Art. 9.
(Uffici scolastici consolari).

      1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti:

          a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie radici culturali;

          b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e scoperta reciproca;

          c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.

      2. In rapporto a tali funzioni gli uffici scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia, svolgono i seguenti compiti:

          a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

          b) valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), l'efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti da enti e associazioni;

          c) monitorare l'andamento delle attività, valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;

 

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          d) selezionare e assumere con concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e associazioni.